Con la circolare n. 32 del 19/12/2014 il Ministero del Lavoro ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 46448, è possibile sottoscrivere un contratto aziendale di solidarietà con il ricorso all’integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti nella riduzione oraria, superando il limite dei 36 mesi di integrazione salariale fruibile in un quinquennio, quando la stipula del contratto stesso è posta come strumento di salvaguardia dei livelli occupazionali e dunque alternativo al ricorso alle procedure di licenziamento collettivo.
Fonte: Ministero del Lavoro