L’articolo 25 del Ddl di bilancio 2025 introduce una nuova procedura di liquidazione automatizzata dell’IVA nei casi di mancata presentazione della dichiarazione annuale, rafforzando i poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e rendendo più tempestivo il recupero dell’imposta dovuta.
Viene inserito nel Testo IVA (DPR n. 633/1972) un nuovo articolo54-bis.1 “Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse”, che disciplina un procedimento automatizzato.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, l’Agenzia delle Entrate può procedere, entro i termini ordinari di accertamento a determinare d’ufficio l’imposta dovuta sulla base dei dati digitali disponibili, tra cui:
- fatture elettroniche emesse e ricevute;
- corrispettivi telematici trasmessi dai registratori di cassa;
- comunicazioni periodiche IVA (LIPE).
La liquidazione non tiene conto del credito eventualmente riportato dalla dichiarazione dell’anno precedente, ma scomputando solo i versamenti già effettuati.
Prima dell’iscrizione a ruolo, l’Agenzia trasmette al contribuente una comunicazione di irregolarità, contenente l’esito della liquidazione e il calcolo dell’imposta dovuta.
Il contribuente dispone di 60 giorni di tempo per:
- fornire chiarimenti o documenti che dimostrino l’infondatezza del rilievo;
oppure
- procedere al versamento spontaneo delle somme dovute, comprensive di interessi e sanzioni ridotte.
In assenza di risposta o di pagamento nei termini, le somme liquidate vengono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo, senza ulteriori fasi istruttorie.
Non è ammesso l’utilizzo di crediti in compensazione per pagare l’importo liquidato. Anche in caso di iscrizione a ruolo, la compensazione resta vietata, in deroga alle disposizioni ordinarie.
La violazione è sanzionata ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 (omessa dichiarazione IVA), ma con una riduzione a un terzo dell’importo se il contribuente regolarizza la posizione entro i 60 giorni dalla comunicazione.
L’invio della comunicazione dell’Agenzia preclude la possibilità di ravvedimento operoso per i periodi oggetto di liquidazione automatizzata.

