Permessi chiesti da persone diverse non possono coincidere ma devono alternarsi. Controlli delle strutture territoriali. Con il messaggio n. 4143 dei giorni scorsi le indicazioni Inps.
Temi delle indicazioni la fruizione di più richiedenti, del congedo straordinario legge 151/2001 e dei permessi per legge 104/1992, per l’assistenza delle persone con disabilità in situazione di gravità. L’Istituto ha precisato che il principio continua ad applicarsi al congedo straordinario, non fruibile da più lavoratori per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. La precisazione necessaria in seguito all’abolizione del sistema del “referente unico dell’assistenza” (D.lgs. 105/2022) con riguardo ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3 della L. 104/1992
L’ente sottolinea che il congedo straordinario e i tre giorni di permesso ex. L. 104/1992 possono essere autorizzati per più lavoratori e per l’assistenza della stessa persona soltanto a condizione che la fruizione sia alternativa e non ricada negli stessi giorni.Rimane sempre possibile autorizzare eventuali richieste dei permessi legge 104/1992 quando siano già stati autorizzati periodi di congedo straordinario e viceversa.
Il fattore rilevante, emerge, è il momento della fruizione del permesso, che non può coincidere con le stesse giornate utilizzate per la fruizione del congedo o, alternativamente, dei tre giorni di permesso legge 104.
La funzione di controllo, conclude l’Istituto, è compito delle Strutture territoriali che devono esaminare i provvedimenti già autorizzati e le istanze pervenute.

