Congedo di paternità obbligatorio: con la legge di Bilancio 2020 viene innalzato a 7 giorni la durata del congedo di paternità obbligatoria da usufruire nei 5 mesi successivi alla nascita del figlio.
Si tratta di un intervento normativo che si pone in linea con le direttive europee che impongono agli Stati membri di aumentare a 10 giorni la durata del congedo di paternità entro il 2 agosto 2022.
La legge di Bilancio 2020 proroga per il prossimo anno la possibilità, per i padri lavoratori, di fruire dei congedi di paternità, previsti dalla Legge Fornero, con alcune novità in merito alla loro durata.
La Legge Fornero (n. 92 del 2012) ha introdotto, in via sperimentale, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo fruibili dal padre lavoratore dipendente entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio. Entrambi gli istituti possono essere usufruiti anche dal padre adottivo o affidatario, non possono essere frazionati ad ore, possono essere fruiti, invece, in maniera non continuativa e infine, danno diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS.
I due tipi di congedo, secondo quanto previsto inizialmente dalla legge Fornero, erano della durata di 1 e 2 giorni, poi innalzati nel corso degli anni, fino all’attuale Legge di Bilancio che fissa in 7 giorni il congedo obbligatorio, mentre ad 1 giorno il congedo facoltativo.
Tale durata non subisce variazioni nel caso di parto plurimo.
Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore ne deve dare comunicazione al datore di lavoro, indicando i giorni che intende usufruire, almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.
Il datore di lavoro deve comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso UNIEMENS.
Il padre lavoratore deve allegare alla domanda di congedo facoltativo una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalenti a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La stessa dichiarazione deve essere presentata al datore di lavoro della madre.
Nei casi di pagamento diretto dall’INPS, la domanda si presenta online sul sito dell’ente attraverso il servizio dedicato o, in alternativa, tramite Contact Centre o enti di patronato o intermediari dell’istituto.
Congedo di paternità obbligatorio