Congedi straordinari Covid. Nonostante il perdurare della situazione di emergenza e il caos inerente alla riapertura delle scuole il legislatore non ha previsto di estendere ulteriormente il congedo straordinario per i genitori, oltre il 31 dicembre 2020, nei casi di chiusura dei plessi scolastici e conseguente sospensione della didattica ex art. 21-bis del DL 104/2020.
Allo stato attuale le uniche due ipotesi residue di congedo straordinario sono previste all’art. 22-bis del DL 137/2020 e possono essere fruiti dai genitori nel caso di:
- Sospensione della didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado con sede nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e rischio da Covid-19, ovvero le c.d. zone rosse;
- Sospensione dell’attività didattica in presenza di qualsiasi scuola di ordine e grado e della chiusura dei centri diurni assistenziali ma, limitatamente ai genitori di figli con disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92.
Per tali congedi non è specificata alcuna data fine per lo meno per il congedo riservato ai genitori con figli disabili gravi, mentre, per il congedo legato alla sospensione della didattica disposta nelle zone rosse bisogna fare riferimento alle ordinanze del Ministero della Salute emesse in base all’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e all’art. 19-bis del DL 137/2020.
Si ricorda che i congedi in questione possano essere fruiti dai soli genitori con in corso un rapporto di lavoro di tipo subordinato la cui prestazione non possa essere svolta in modalità agile, c.d. smart working. La fruizione del congedo deve essere alternativa tra i due genitori e non è più richiesto il requisito della convivenza con il minore.
Il periodo di fruizione del congedo coincide con la sospensione scolastica e ai genitori spetta un’indennità a carico Inps pari al 50% della retribuzione.
Fonte: Inps
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