10 Settembre 2024

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Confcommercio: accordo sulla stagionalità nella provincia di Roma

Confcommercio: accordo sulla stagionalità nella provincia di Roma. La Confcommercio comunica che, in data 2 settembre 2019, ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali di settore l’Accordo Territoriale per Roma e Provincia in materia di stagionalità per l’utilizzo del contratto a tempo determinato nelle aziende di Roma e Provincia che applicano il CCNL Terziario – Confcommercio.

Le Parti hanno inteso individuare le località della Provincia, a prevalente carattere turistico, e quelle attività che, all’interno della città di Roma e in determinati periodi dell’anno, sono caratterizzate da andamenti assimilabili a quelli delle attività stagionali che determinino effettivi picchi di lavoro. I contratti a termine, sottoscritti in esecuzione dell’accordo territoriale in commento, beneficiano dei vantaggi normativi previsti dal D.lgs. 81/2015 in materia di: causali, stop and go, durata massima e numero complessivo di contratti a termine utilizzabili.

Nello specifico, per le aziende operanti nel comune di Roma, i suddetti vantaggi operano esclusivamente nei seguenti casi:

  • Attività commerciali ubicate nel I e X municipio della città di Roma dal 1° maggio al 30 settembre e ancora dal 1° dicembre al 15 febbraio;
  • Attività commerciali ubicate anche all’interno di centro commerciali e outlet dal 1° luglio al 15 agosto e ancora dal 1° dicembre al 15 febbraio;
  • Musei, siti archeologici e iniziative socio-culturali dal 1° maggio al 30 settembre e ancora dal 1° dicembre al 15 febbraio;
  • Giardini zoologici e oasi naturali dal 1° maggio al 30 settembre e ancora dal 1° dicembre al 15 febbraio;
  • Negozi di giocattoli dal 1° dicembre al 15 gennaio;
  • Parcheggi e autorimesse Dal 1° maggio al 30 settembre e ancora dal 1° dicembre al 15 febbraio;
  • Attività di noleggi di veicoli a motore e non Dal 1° maggio al 30 settembre e ancora dal 1° dicembre al 15 febbraio;
  • Servizi di bus turistici Dal 1° maggio al 30 settembre e ancora dal 1° dicembre al 15 febbraio.

Si precisa che, nei settori, nei territori e nei periodi non coinvolti dal suddetto accordo territoriale la sottoscrizione dei contratti a tempo determinato soggiace ai canoni previsti ordinariamente dal D.lgs. 81/2015.

La Confcommercio ricorda che per fruire delle agevolazioni previste dall’accordo territoriale in commento l’azienda deve esporre nella lettera di assunzione i riferimenti dell’accordo territoriale, copia della stessa deve essere inoltrata all’EBIT Lazio e applicare integralmente il CCNL Terziario – Confcommercio.

L’impresa inoltre, nel medesimo periodo e per le stesse attività, non deve utilizzare contratti intermittenti.

Confcommercio: accordo sulla stagionalità nella provincia di Roma.

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