Collocamento obbligatorio: esclusione dalla quota di riserva in caso di subentro in appalto. Mediante nota n. 1046/2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce il proprio parere in merito alla modalità di individuazione della base di computo per il calcolo della quota di riserva di cui all’art. 3 della L. n. 68/1999 per le imprese subentranti in un appalto.
In precedenza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 77/2001, in tema di copertura della quota di riserva affermava che il suo calcolo dovesse avvenire “sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge”. Il Ministero considera, dunque, avente carattere provvisorio tale incremento occupazionale, destinato a subire una contrazione al termine dell’esecuzione dell’appalto stesso.
Poiché tale incremento occupazionale di personale già impegnato e acquisito tramite “cambio appalto” ha carattere provvisorio ed è destinato a ridursi a conclusione dell’appalto stesso, non deve essere computato nella quota di riserva.
Questo orientamento è stato confermato anche da recente giurisprudenza (Cfr. sentenza n. 2252/2017 del Consiglio di Stato): l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto, e pertanto non dovrà essere computato nella quota di riserva”
Tale esclusione dal computo della quota di riserva dei lavoratori acquisiti per cambio appalto, può coincidere a parere dell’Ispettorato con la durata stessa dell’appalto. Alla sua scadenza il personale potrà infatti:
– transitare, in tutto o in parte, nella compagine aziendale del soggetto subentrante per esserne escluso dalla relativa base di computo:
– venire assorbito, in tutto o in parte, in maniera permanente nell’organico della cedente venendo così calcolato nella relativa base di computo.
Collocamento obbligatorio: esclusione dalla quota di riserva in caso di subentro in appalto

