CIGS e riqualificazione professionale. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto 2 agosto 2022 del MLPS, con il numero 227 del 28 settembre 2022, il quale tratta delle modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.
Per indicare il campo d’applicazione della norma, l’art 1 fa riferimento al titolo I capo III e al titolo II del Dlgs. N. 148 del 14 settembre 2015, il quale nell’art. 20 ci dice che l’integrazione salariale straordinaria può essere applicata per quelle imprese che “hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti”.
Lo stesso articolo fa un elenco dei settori che sono coinvolti, di seguito riportiamo alcuni esempi:
- imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
- imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori, in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
- imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale.
Il comma 2 prevede lo stesso trattamento per quelle imprese che, nel semestre precedente alla domanda, abbiano occupato una media di più di 50 dipendenti. Un esempio sono le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
Il comma 3, infine, prevede che la disciplina si applichi a quelle imprese a prescindere dall’elemento occupazionale per due categorie: imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché’ appartenenti al sistema aereoportuale, partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.
Tornando al Dlgs. Del 2022, l’art. 2 pone un altro requisito: il lavoratore sottoposto a questa disciplina debba partecipare a “[…] iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale”. Questi progetti devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione professionale, al fine di essere riassorbito.
L’art 3 indica gli elementi necessari minimi:
- le esigenze formative collegate al programma di intervento dell’integrazione salariale straordinaria, ai fini della ripresa a regime dell’attività lavorativa in azienda;
- le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;
- le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale.
Le azioni formative possono essere finanziate dai fondi paritetici professionali.
CIGS e riqualificazione professionale.

