Con la circolare n. 7 del 20 gennaio 2016 l’Inps fornisce i seguenti criteri volti all’individuazione delle Strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO:
- in caso di Unità produttiva sita nella stssa provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda;
- in caso di Unità produttiva sita in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è, di regola, quella presso cui è ubicata l’Unità produttiva. Se l’Unità produttiva è ubicata in un’Area metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale;
- nel caso in cui il Cantiere non sia qualificabile come Unità produttiva (ai sensi del messaggio n. 7336/2015), la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda.
Fonte: Inps