28 Marzo 2024

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Chiarimenti INPS nelle more iter sanitario disabilità

Chiarimenti INPS nelle more iter sanitario disabilità. L’INPS con il messaggio n. 93/2021 interviene per chiarire alcuni aspetti legati alla sospensione delle visite di accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Questa sospensione e quindi, nelle more dell’iter sanitario di revisione, ha visto il moltiplicarsi delle domande ai fini del riconoscimento dei benefici di legge per i portatori di handicap grave, di cui agli articoli 33 della legge n. 104/1992 e 42 del decreto-legge n. 151/2001.

Pertanto, l’Istituto interviene richiamando l’art. 25 del decreto-legge n. 90/2014 che proprio per semplificare l’ter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e disabilità ha previsto che, in attesa di effettuare le visite di revisione e dell’iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano i diritti acquisiti in termini di benefici, prestazioni e agevolazioni.

Infatti, come specificato anche nella circolare n. 127/2016, il verbale di accertamento dell’handicap, in attesa dell’iter sanitario di revisione, conserva la sua validità ai fini della concessione dei permessi legge 104/1992 o del prolungamento del congedo parentale o straordinario, in quanto in precedenza autorizzati alla fruizione degli stessi.

Diversamente, per i lavoratori che presentano per la prima volta l’istanza per la fruizione dei permessi in questione e che, quindi, non risultano precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi, verranno provvisoriamente ammessi a beneficiare dei permessi in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.

Completata la revisione, qualora sia confermato lo stato di disabilità grave e in presenza delle altre condizioni normativamente previste, la domanda verrà accolta dalla data di presentazione della stessa. Se, invece, l’esito dia un risultato negativo si procederà al recupero del beneficio fruito.

Fonte: Inps

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