Chiarimenti Inps: lavoratori fragili e quarantena

Chiarimenti Inps: lavoratori fragili e quarantena. L’Inps con il messaggio n. 1667/2021 interviene nuovamente in tema di lavoratori fragili e di lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021.

Con il c.d. decreto Sostegni (n. 41/2021) il legislatore è intervenuto nuovamente, con l’articolo 15, comma 1, lettera a), sulle tutele in favore dei lavoratori fragili estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera, precisando che tale tutela è riconosciuta nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Inoltre, il suddetto periodo non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto sulla base dei contratti di riferimento.

In merito all’estensione temporale di applicazione della norma si precisa che la tutela per i lavoratori fragili vige per i periodi dal 17 marzo al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (ex art. 26 del decreto-legge n. 18/22020, convertito dalla legge 27/2020).

Viene confermato che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

In merito alla tutela della quarantena per l’anno 2021 non vi è più l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla stessa sulla certificazione medica.

Per il 2020 sono emerse notevoli difficoltà per i medici di base reperire le informazioni relative al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica. A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, l’Istituto procederà al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o permanenza  in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazioni in merito al provvedimento dell’autorità sanitaria, con l’eccezione di certificati nei quali la diagnosi è riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”.

Fonte: Inps

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