Chiarimenti Inail in caso di mancata denuncia d’infortunio. A seguito di alcune incertezze manifestate dalle Strutture territoriali, con l’emanazione della circolare n. 24/2021 del 9 Settembre, l’INAIL fornisce chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni.
Il contenuto della circolare è stato sottoposto anche al parere preliminare dell’Ufficio legislativo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ne ha condiviso il testo.
L’Istituto ha riassunto tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro deve presentare la denuncia per gli infortuni di durata superiore ai tre giorni, comprendendovi anche i lavoratori agricoli, ed ha precisato nuovamente i termini per l’invio della stessa: due giorni decorrenti dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto notizia ( indicando i riferimenti del certificato medico trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria), oppure 24 ore dall’infortunio in caso di eventi mortali o che comportino il rischio di morte.
L’Inail ha precisato quindi che, in caso di denuncia omessa, tardiva e incompleta sia prevista una sanzione amministrativa di tipo pecuniario la cui misura, dal primo gennaio 2007, è compresa nella misura da 1.290 a 7.745 euro (articolo 53 della Legge n. 561/19).
La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio (di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) rientra, altresì, nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria prevista dall’articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 124/2004.
Viene fatta, infine, menzione anche al servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’Inail denominato “Comunicazione/denuncia di infortunio”.
Con l’intento di agevolare l’utente, gli viene offerta la possibilità di “convertire la denuncia” originariamente comunicata per evento inferiore ai 3 giorni in caso di prolungamento successivo della prognosi.
Chiarimenti Inail in caso di mancata denuncia d’infortunio

