Certificazione parità di genere: istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo. L’INPS, con la circolare n. 137 del 27/12/2022, fornisce le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere al relativo esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico.
L’Istituto specifica che per le successive annualità saranno date ulteriori indicazioni, alla luce degli esiti di questa prima fase applicativa.
Ai fini dell’ammissione all’esonero in oggetto, i datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022, potranno inoltrare apposita domanda all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Per l’anno 2022 le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, i datori di lavoro dovranno essere in possesso della certificazione entro il 31 dicembre 2022.
Alle posizioni contributive per le quali l’esonero sarà riconoscibile verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, con significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
Infine, con la suddetta circolare, l’INPS precisa anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, quelle per la compilazione della sezione <ListaPosPA> e le modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro con posizione contributiva agricola (CIDA).
Certificazione parità di genere: istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo.

