Ccnl terziario: le regole sul periodo di comporto. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5288 del 20 febbraio 2023, ha disposto che, con riferimento al CCNL per i dipendenti del settore terziario, il periodo di conservazione del posto pari a 180 giorni, da calcolare in un anno solare decorrente dal primo episodio morboso, deve ritenersi riferito sia al comporto secco che a quello per sommatoria.
La Suprema Corte ha precisato che non può trovare accoglimento la tesi secondo cui, in caso di interruzione della malattia, cominci a decorrere un nuovo periodo di comporto nello stesso anno. Infatti, l’art 175 del CCNL dispone il diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, senza prevedere riferimenti al carattere consecutivo ovvero interrotto delle assenze.
Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il termine di 180 giorni, calcolato a ritroso dall’ultimo episodio morboso nell’ambito dell’anno solare di 365 giorni, deve applicarsi anche al comporto per sommatoria e non solo al comporto secco.
Ccnl terziario: le regole sul periodo di comporto.

