Obbligo di versamento agli enti bilaterali nel contratto acconciatori ed estetici. Il tribunale di Milano ha emanato la sentenza n. 437 del 13 febbraio 2023 nella quale il giudice ha deciso l’obbligatorietà della contribuzione alla bilateralità e al fondo di assistenza sanitaria integrativa prevista dai CCNL dell’artigianato.
Alla luce di ciò, nel caso sottoposto, il tribunale di Milano condanna il datore di lavoro al versamento delle quote non versate nei 7 anni di lavoro della dipendente, in quanto nel CCNL acconciatori-estetici questi obblighi sono vincolanti.
Il sistema EBNA prevede che, in caso di mancato adempimento dell’obbligazione contributiva da parte dei datori di lavoro, questi ultimi saranno sanzionati con l’obbligo di corrispondere ai dipendenti un elemento aggiuntivo retributivo (EAR) pari a € 25,00 lordi per 13 mensilità.
Del pari, l’inadempimento contributivo SANARTI determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario EAR pari a € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità, mentre l’inadempimento contributivo WILA determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario pari a € 12,00 lordi per 13 mensilità.
Obbligo di versamento agli enti bilaterali nel contratto acconciatori ed estetici.

