Cassazione: sicurezza sul lavoro. Con la sentenza n. 2848/2021 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla sicurezza sul luogo di lavoro affermando la responsabilità dell’azienda oltre che penale, anche amministrativa secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001, poiché i reati risultano commessi nel suo interesse e vantaggio.
La sentenza nasce da un’incidente occorso ad un lavoratore, il quale svolgendo le ordinarie attività di pulizia all’interno dello stabilimento ed infilando la mano all’interno di una macchina ancora in movimento per inerzia, si procurava lo schiacciamento della stessa con conseguente amputazione di quattro dita.
La Corte di Cassazione conferma quanto già espresso dai giudici di merito in riferimento alla valutazione della condotta posta in essere dal lavoratore, la quale non si può considerare abnorme, quindi, imprudente, ricadendo comunque la responsabilità sul soggetto che versa in una posizione di garanzia.
Infatti, la Corte ha affermato che nel campo della sicurezza sul lavoro gli obblighi di vigilanza sono funzionali anche ad evitare che il lavoratore si comporti in modo negligente o imprudente verso la propria incolumità. Pertanto, nel caso in questione l’azienda avrebbe dovuto provvedere ad inserire nel macchinario le dovute misure antinfortunistiche così da neutralizzare il rischio.
La sentenza si pronuncia anche sulla responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001 secondo cui l’interesse e/o il vantaggio deve essere interpretato in senso patrimoniale, quindi come risparmio di spese economiche conseguenti alla mancata adozione di misure antinfortunistiche. Pertanto, ad avviso della Corte, l’interesse e il vantaggio dell’azienda deriverebbero da un risparmio economico, non avendo proceduto ad installare le opportune misure di prevenzione, ovvero nella velocizzazione dell’attività lavorativa la quale poteva essere rallentata dall’osservanza delle misure cautelari.
Fonte: Cassazione
Cassazione: sicurezza sul lavoro