Cassazione: patto di prova e licenziamento. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23927, ha affermato che in caso di licenziamento avvenuto durante il periodo di prova, incombe sul lavoratore, ai sensi dell’articolo 2967 cc, di dimostrare il positivo superamento del periodo di prova o che il recesso sia stato determinato da motivo illecito, dunque estraneo alla funzione del patto di prova.
Il caso di specie faceva riferimento ad un lavoratore, socio unico e amministratore di una SRL che si opponeva allo stato di fallimento della propria società, dalla quale ne sarebbe conseguito il mancato ricevimento del credito personale maturato.
Il soggetto interessato veniva assunto presso una società di ripianamento, mediante un contratto che prevedeva un periodo di prova di 6 mesi, un termine di avvenuto consolidamento della fase di ristrutturazione e rilancio della società, poi fallita, e un patto di non concorrenza.
Al termine del periodo di prova, il lavoratore vedeva intimarsi il licenziamento. Quest’ultimo chiedeva in via giudiziale l’accertamento della nullità del patto di prova e l’illegittimità del licenziamento.
La Suprema Corte, ribandendo il principio suddetto, respingeva il ricorso del lavoratore a causa dell’omessa deduzione di fatti decisivi a fondamento della pretesa del lavoratore stesso.
Il patto di prova ha infatti natura discrezionale e dispensa il datore di lavoro dall’onere di provarne la giustificazione. Di converso, l’onere della prova rimane in capo al lavoratore.
Cassazione: patto di prova e licenziamento

