Cassazione: no alla monetizzazione delle ferie del dirigente. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 15952/2021 ha respinto il ricorso di un lavoratore promosso nei confronti del proprio datore di lavoro, in merito al pagamento di somme a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti.
Il dirigente o un altro lavoratore in posizione apicale assimilata ha la possibilità di decidere quando fruire del periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro. Nel caso in cui non fruisca del periodo di ferie annuale non ha diritto ad alcuna indennità sostitutiva a meno che non provi di non aver potuto godere del riposo a causa di esigenze aziendali obiettive ed eccezionali.
Il periodo di ferie non può essere indennizzato, salvo l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. Tale divieto è finalizzato a garantire il godimento delle ferie che sarebbe vanificato nel caso in cui si consentisse una sostituzione con una indennità monetaria, in quanto non consente al lavoratore di reintegrare le energie pisco-fisiche.
Inoltre, la mancata fruizione delle ferie da parte del dirigente, salvo l’ipotesi di imprevedibili e indifferibili esigenze aziendali, ricade nella scelta autonoma del dirigente, escludendosi di fatto un adempimento incolpevole del datore di lavoro.
Pertanto, il ricorso del dirigente non può essere accolto con conseguente esclusione del pagamento di una indennità sostitutiva per mancato godimento di ferie e permessi.
Cassazione: no alla monetizzazione delle ferie del dirigente

