Cassazione: nessuna reintegra se l’azienda è cessata dopo il licenziamento. Mediante sentenza n. 7363 del 16 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha precisato che nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, non scatta la reintegra nel caso in cui, a seguito di mutamenti organizzativi e gestionali l’azienda ha cessato l’attività. Nel caso suddetto, il giudice di merito deve accogliere la domanda di risarcimento del danno con riguardo al periodo compreso tra la data del recesso e quello della fine dell’attività aziendale.
Cassazione: nessuna reintegra se l’azienda è cessata dopo il licenziamento

