Cassazione: nel caso di informazioni generiche richieste dall’Ispettorato non c’è reato di omessa risposta. “Va ribadito il principio per cui non integra il reato di omessa risposta alle richieste di informazioni dell’ispettorato del lavoro previsto dalla L. 22 luglio 1961, n. 628, articolo 4 la condotta omissiva del datore di lavoro al quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della “documentazione di lavoro”, in quanto e’ penalmente sanzionata solo la mancata risposta a richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell’ispettorato medesimo”.
L’obbligo di fornire notizie all’Ispettorato del lavoro non sussiste quando la richiesta è generica ed è priva di motivazione. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione (Terza sezione penale) nella sentenza 46032/2021, depositata il 16 dicembre, con la quale ha annullato, con rinvio, la sentenza del Tribunale che aveva invece ritenuto sussistente il reato per la violazione all’articolo 4 della legge 628/1961. Nella ricostruzione del fatto è emerso che il Tribunale aveva assolto il ricorrente sulla base dell’articolo 131-bis del Codice penale per particolare tenuità del fatto, ma riconosceva la violazione del citato articolo 4 in quanto il ricorrente non aveva ottemperato, quale legale responsabile, alla richiesta dell’Ispettorato del lavoro, con verbale di primo accesso, di fornire notizie in materia di personale occupato, tutela del rapporto di lavoro e legislazione sociale.
Cassazione: nel caso di informazioni generiche richieste dall’Ispettorato non c’è reato di omessa risposta

