Cassazione: misure di sicurezza antirapina. La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 15105/2020, in materia di sicurezza nell’ambito lavorativo, a seguito della vicenda di alcuni funzionari delle Poste Italiane, più volte soggetti a rapine all’interno dell’ufficio postale.
Con tale sentenza la Corte afferma un principio già consolidato in giurisprudenza secondo cui è responsabilità del datore di lavoro predisporre tutte le opportune misure, che avuto riguardo alla particolarità dell’attività svolta, consentano di tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore.
È un obbligo che discende da norme specifiche o dall’art. 2087 c.c., che rappresenta la norma di chiusura del sistema infortunistico, la cui formulazione ampia permette la sua applicazione a fattispecie non ancora previste e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione.
Nel caso particolare, si tratta di un’attività lavorativa qualificata come “pericolosa” in quanto l’ufficio postale è stato oggetto di ben dieci rapine e il datore di lavoro è sanzionabile ai sensi dell’art. 2087 del c.c., per l’omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele volte a tutelare la sicurezza dei dipendenti nel luogo di lavoro.
In conclusione, la Corte afferma la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per omessa adozione di idonee misure di prevenzione in grado di tutelare l’incolumità dei propri dipendenti.
Cassazione: misure di sicurezza antirapina

