Cassazione: l’indennità sostitutiva del preavviso non rientra nella base di calcolo del tfr. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1581 del 19 gennaio 2023, ha stabilito che l’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR, oltre ad essere esclusa dal computo di mensilità aggiuntive e ferie.
Con la suddetta sentenza, la Corte ha stabilito che la natura obbligatoria del preavviso comporta la risoluzione immediata del rapporto, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva. Per tale ragione, secondo i giudici, il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del Tfr in quanto riferito ad un arco di tempo non lavorato, successivo alla già intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, il lavoratore ha quindi diritto esclusivamente all’indennità sostitutiva del preavviso, che però non rientra nella base di computo del TFR.
Cassazione: l’indennità sostitutiva del preavviso non rientra nella base di calcolo del tfr.

