Cassazione: licenziamento tramite telegramma. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 10023/2021 con cui dichiara l’illegittimità di un licenziamento intimato per mezzo di un telegramma poiché, a seguito di contestazione da parte del dipendente destinatario, il datore di lavoro non è riuscito a dimostrare l’esistenza delle condizioni per l’equiparazione del telegramma alla scrittura privata.
Nel caso di specie la Corte di Appello aveva accolto il ricorso della lavoratrice volto ad ottenere l’inefficacia del recesso in quanto il datore di lavoro non aveva fornito alcuna prova della riferibilità alla società del licenziamento. Di conseguenza, la Corte d’Appello aveva dichiarato inefficace il licenziamento con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso in Cassazione ad opera della società datrice di lavoro sostenendo che la Corte territoriale non fosse nel giusto nel ritenere la società responsabile dell’onere della prova in merito alla provenienza del telegramma avente ad oggetto il recesso dal rapporto di lavoro sulla base di una contestazione.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sostenendo che la Corte territoriale si fosse attenuta ai principi della giurisprudenza in materia in quanto è onere del datore di lavoro dimostrare, a seguito del licenziamento intimato a mezzo telegramma e della relativa contestazione della dipendente destinataria, l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 2705 c.c. per l’equiparazione del telegramma alla scrittura privata. Questo comporta la dimostrazione che l’originale consegnato all’ufficio di partenza sia sottoscritto dal mittente, ovvero che in mancanza di sottoscrizione l’originale sia stato consegnato o fatto consegnare all’ufficio di partenza del mittente.
Nel caso in oggetto la Corte di Cassazione ha rilevato che il datore di lavoro non ha fornito alcuna prova della ricorrenza di tali requisiti limitandosi a sostenere la genericità della contestazione della lavoratrice circa la mancata prova della provenienza del telegramma.
Cassazione: licenziamento tramite telegramma