Cassazione: licenziamento orale ed onere del lavoratore. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9108 del 1° aprile 2021, in materia di licenziamento orale ha espresso la seguente pronuncia: “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppur manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione dell’attività lavorativa”.
Fonte: Corte di Cassazione
Cassazione: licenziamento orale ed onere del lavoratore

