Cassazione: la retribuzione durante il periodo delle ferie. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20216 del 23 giugno 2022, ha dichiarato nulla la clausola contrattuale del CCNL del trasporto aereo, secondo la quale era esclusa l’indennità integrativa di volo dalla base di calcolo della retribuzione nel periodo feriale.
Con la sopracitata sentenza, la Cassazione ha quindi stabilito che durante il periodo feriale la retribuzione deve essere uguale a quella riconosciuta mensilmente.
Tale sentenza richiama i principi della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale una clausola contrattuale di questo genere ha un effetto dissuasivo circa l’effettivo utilizzo delle ferie, cosa incompatibile con i principi comunitari. Questa disposizione indurrebbe i lavoratori i dipendenti a rinunciare alle ferie al fine di ottenere una retribuzione notevolmente migliorativa.
Quanto stabilito dalla Cassazione riguarda limitatamente le quattro settimane obbligatorie di cui parla l’art. 10 del D.Lgs n. 66/2003, senza far riferimento alle giornate di ferie che eccedono il periodo minimo. In tal caso la retribuzione può essere rimessa all’autonomia collettiva.
La Sentenza in esame avrà effetti anche su altri eventuali CCNL che prevedono durante il periodo feriale un trattamento diverso e minore rispetto a quello ordinario in periodo lavorativo.
Cassazione: la retribuzione durante il periodo delle ferie

