Cassazione: per l’infarto da superlavoro non spetta al dipendente l’onere della prova. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6008 del 28/02/2023, ha stabilito che in caso di un danno alla salute subito a causa di prestazioni lavorative eccedenti la tollerabilità (c.d. superlavoro) è onere del lavoratore provare l’esistenza del danno, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso.
Secondo la Suprema Corte, al fine di dimostrare la nocività dell’ambiente di lavoro, risulta essere idonea e sufficiente l’allegazione e la prova dello svolgimento prolungato di prestazioni oltre la normale soglia di tollerabilità sul piano dei turni di lavoro. Spetta quindi al datore di lavoro dimostrare la normalità, la congruità e la tollerabilità dei carichi di lavoro o la sussistenza di una diversa causa che rende l’accaduto non imputabile a sé.
Cassazione: per l’infarto da superlavoro non spetta al dipendente l’onere della prova.

