Cassazione: il lavoratore assente dopo la lunga malattia deve presentarsi in servizio anche in assenza di visita medica di idoneità. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29756 del 12/10/2022, afferma che al termine di un lungo periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi in azienda anche in assenza della visita medica di idoneità.
Nel caso di specie, una lavoratrice, a seguito di un periodo di assenza giustificata di oltre 60 giorni, veniva licenziata in quanto assente ingiustificata per un periodo superiore a due settimane. La lavoratrice ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatole in quanto sosteneva che la mancata convocazione alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità al lavoro potesse giustificare la sua ulteriore assenza.
La Cassazione, rigettando il ricorso della lavoratrice, e in accordo con la pronuncia di merito, ha affermato che sulla base di quanto disposto dall’art. 41 del D.Lgs 81/2008 la necessità di eseguire la visita medica a seguito di lunghi periodi di malattia non autorizza il lavoratore a restare assente in attesa dell’iniziativa datoriale di richiesta della visita, in quanto è onere del lavoratore, non appena cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro.
Sulla base dei suddetti motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla dipendente, confermando il licenziamento irrogatole.
Cassazione: il lavoratore assente dopo la lunga malattia deve presentarsi in servizio anche in assenza di visita medica di idoneità.

