Cassazione: il corrispettivo variabile non rende nullo il patto di non concorrenza. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 33424 dell’11 novembre 2022, ha affermato che non costituisce motivo di nullità di un patto di non concorrenza la variabilità del corrispettivo previsto rispetto alla durata del rapporto di lavoro, in quanto ciò non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi.
Il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso proposto da un dipendente di banca, dichiarava nullo il patto di non concorrenza a causa dell’indeterminatezza e dell’indeterminabilità del corrispettivo, in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro e privo di un importo minimo garantito.
In disaccordo con quanto pronunciato dai giudici di merito, secondo Corte la nullità del patto non può essere stabilita solo perché l’importo previsto è correlato alla durata del rapporto. Infatti, per giungere alla nullità del patto di non concorrenza, comminata dall’art.2125 c.c., il corrispettivo in favore del prestatore deve risultare manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore.
Sulla scorta dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Milano, accogliendo il ricorso della società.
Cassazione: il corrispettivo variabile non rende nullo il patto di non concorrenza.

