Cassazione: appalto ed infortunio. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29442/2020 con cui ha affermato che in caso di attività interferenti su una medesima area tutti i responsabili della sicurezza delle imprese coinvolte sono tenute a rispettare ed attuare l’obbligo di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Infatti, nei casi di appalto, sul committente, appaltatore e subappaltatore “risulta per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia”. Inoltre, la Corte aggiunge che “il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare della posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, destinatario parimenti dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi un concorso di cause”.
Pertanto, grava anche sul committente e non solo sull’appaltatore l’obbligo della valutazione dei rischi delle interferenze tra le diverse attività nello stesso luogo di lavoro, al pari di coloro che rivestono posizioni di garanzia nelle altre imprese coinvolte. Per cui la disponibilità giuridica dei luoghi fa sorgere la responsabilità per l’incidente occorso al dipendente della ditta appaltatrice.
Cassazione: appalto ed infortunio

