Cassazione: accordo sindacale demansionamento. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 701/2021 interviene chiarendo che il datore di lavoro non ha il potere unilaterale di poter licenziare un lavoratore il quale ha aderito ad un accordo sindacale adibendolo ad una mansione inferiore.
Con tale sentenza, la Corte ha accolto il ricorso di un lavoratore il quale aveva espressamente accettato di voler passare dal ruolo di impiegato a quello di operaio, demansionamento previsto da un accordo collettivo siglato tra datore di lavoro e sindacati con cui si prevedeva la possibilità per i dipendenti di aderire al passaggio a posizioni professionali più basse.
La Cassazione giunge a tale conclusione poiché ritiene che l’interesse tutelato dalla norma, articolo 4, comma 11 della legge n. 223/1991, è del lavoratore a conservare la posizione lavorativa rinunciando alle precedenti condizioni economiche e contrattuali.
La norma in questione prevede, appunto, la possibilità di siglare un accordo sindacale nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo che comporti il mantenimento in servizio di lavoratori eccedentari adibendoli a mansioni inferiori. Pertanto, secondo la Cassazione, tali accordi non sono vincolanti per i lavoratori potendo scegliere se essere demansionati o meno, essendo espressione di un diritto potestativo da cui deriva l’assunzione di un’obbligazione a carico del datore di lavoro.
Cassazione: accordo sindacale demansionamento

