Casellario giudiziario: sanzione in caso di mancata richiesta. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 967/2021 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento sanzionatorio applicabile in relazione alla violazione dell’obbligo previsto dall’art. 25-bis, comma 1, D.P.R. n. 313/2002.
La disposizione in commento prevede l’obbligo per il datore di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 24 del D.P.R. 313/2021 alla persona che intende assumere per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contratti diretti e regolari con minori.
Tale richiesta consente di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bi, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale o l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Qualora non si rispetti l’obbligo in questione è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da 10.000€ a 15.000€.
Al riguardo la Direzione, sulla base del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritiene che, nell’ipotesi in cui si assuma contestualmente più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta e che la pluralità dei lavoratori coinvolti potrà rilevare quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza di ingiunzione.
Nel caso in cui le assunzioni siano effettuate in momenti diversi la sanzione andrà applicata in relazione a ciascun lavoratore.
Fonte: INL
Casellario giudiziario: sanzione in caso di mancata richiesta

