Per imprese e assicurazioni a partire dal 2025. Terremoti, alluvioni, tornado? Se gli impatti del cambiamento del clima sono imprevedibili meglio farsi l’assicurazione. La pensa così il legislatore che ha introdotto l’obbligo assicurativo con la Legge Finanziaria 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Entrerà in vigore il primo gennaio 2025 e interesserà “tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio”.
Così una nota del ministero delle imprese e del Made in Italy ha riferito dell’incontro tecnico al ministero con i rappresentanti delle associazioni rappresentative delle categorie produttive.
Durante l’incontro sono stati illustrati i contenuti dello schema di decreto interministeriale di prossima emanazione relativo all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali.
Il decreto interministeriale implementerà quanto già previsto dal Ddl ‘Ricostruzione’, ora all’esame del Parlamento, che introduce l’obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali.
“La disposizione è volta a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività”.
Lo schema di decreto interministeriale, predisposto dal ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il ministero delle Imprese e del Made in Italy “definisce le imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’oggetto della copertura assicurativa e le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare, alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane”.
I premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati.