Buoni pasto verso maggiore tracciabilità: stretta fiscale sul formato cartaceo. Una delle novità della legge di Bilancio 2020 è quella prevista dal co. 677 in materia di buoni pasto e mense aziendali; in particolare, viene innalzata la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito del lavoro dipendente per i buoni pasto elettronici da 7 a 8 euro, mentre viene ridotta quella per i buoni pasto in formato cartaceo che passa da 5,29 a 4 euro.
Permane la soglia dei 5,29 euro per le indennità erogate agli addetti ai cantieri edili o ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo, o comunque, a unità produttive ubicate in zone dove siano mancanti strutture o servizi di ristorazione.
Non sono previste modifiche nemmeno nel caso di somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro nel caso, ad esempio, di mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi (ipotesi di assenza di erogazione di buoni pasto ai dipendenti).
Il significato di tale disposizione è quella di favorire una maggiore tracciabilità delle transazioni in tale ambito.
È importante sottolineare che le modifiche in oggetto hanno delle conseguenze anche relativamente agli oneri previdenziali, poiché si determineranno delle modifiche sul calcolo dell’imponibile contributivo; occorre precisare che nella materia in oggetto il valore da prendere come riferimento è quello nominale, ossia quello facciale indicato sul buono pasto.
I buoni pasto, inoltre, indipendentemente dal loro valore nominale, non rilevano ai fini del raggiungimento della franchigia annua di esenzione pari a 258,23 euro (art. 51 co 3 TUIR), in quanto non rappresentano erogazioni in natura ma permettono esclusivamente la fruizione della prestazione sostitutiva di mensa da parte dei dipendenti che ne hanno diritto.
Invece, per ciò che concerne la determinazione del reddito d’impresa, i buoni pasto rientrano tra le voci di bilancio, nei costi del personale, per cui sono integralmente deducibili (circolare agenzia delle entrate n. 6/E del 3 marzo 2009).
In conclusione, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (e assimilato) dei buoni pasto opererà nei limiti di 4 euro giornalieri, per quanto riguarda i buoni in formato cartaceo, e 8 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici, a prescindere dal numero di buoni utilizzati (seppur nel rispetto del limite di otto determinato dal D.M. n. 122/2017).
L’eventuale eccedenza rispetto alle soglie, così rimodulate, andrà a formare reddito imponibile in capo al dipendente.
Buoni pasto verso maggiore tracciabilità: stretta fiscale sul formato cartaceo.

