Messaggio Inps n° 1459 del 31-03-2022. L’INPS, nel messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022,riassume i requisiti di spettanza dell’intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica e fornisce le istruzioni procedurali e contabili per richiedere gli ulteriori 12 mesi di ammortizzatore sociale.
L’Istituto Previdenziale, con il sopra citato messaggio, accoglie quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2022 che prevede la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categoria di datori di lavoro, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.
Sono compresi nel campo di applicazione della CIGS i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali e le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.
Possono rientrare in tale misura i datori di lavoro che avendo raggiunto i limiti massima di durata complessiva dei trattamento nel quinquennio mobile non possono accedere ai trattamenti di CIGS.
In nuovo periodo di CIGS può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
In ‘’Sistema UNIVO’’, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il codice evento 145 – processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica – art. 44 comma 11 ter.
Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto la procedura informatica in uso in ambiente “EAP” (“Procedura pagamenti diretti CIG”) è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “145”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Con riferimento alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati, i datori di lavoro, successivamente all’autorizzazione al conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L090”, avente il significato di “conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E608”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.
Messaggio Inps n° 1459 del 31-03-2022

