Il decreto interministeriale cambia le modalità di autocertificazione per l’esonero degli obblighi legg.68/99.
Sarà in vigore dal primo ottobre prossimo il nuovo provvedimento interministeriale Lavoro Economia secondo quanto riporta il ministero del Lavoro.
Il decreto sostituisce il precedente del 10 marzo 2016.
Le misure riguardano le modalità di versamento al ministero del Lavoro del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione previsto dalla legge n.68 del 1999.
Per poter usufruire dell’esonero i datori di lavoro di addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato devono presentare specifica autocertificazione con invio telematico.
Il format è online sul portale “Servizi lavoro” del ministero del Lavoro”.
Attraverso l’autocertificazione il datore di lavoro dichiara la “classe occupazionale complessiva di appartenenza” indicando la base di computo, il numero dei lavoratori con disabilità occupati e il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale.
Per il calcolo del contributo esonerativo e per la compilazione dell’autocertificazione è disponibile la procedura telematica assistita.
I pagamenti sono effettuati attraverso il sistema PagoPA.
“Si dispone che per coloro che già fruivano dell’esonero alla data di entrata in vigore del decreto in esame, se intendono proseguire con l’istituto, dovranno inviare una nuova autocertificazione che attesta le unità in esonero nelle provincie interessate”.