10 Settembre 2024

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Auto aziendale: il mancato rispetto del Codice della strada esclude la responsabilità del datore

Auto aziendale: il mancato rispetto del Codice della strada esclude la responsabilità del datore. Come noto, molto frequente in ambito lavorativo è l’utilizzo dell’auto aziendale; in molti casi tale uso è strettamente correlato alla mansione svolta dal lavoratore, in altri casi è solo occasionale.

Ci si domanda dunque entro quali limiti si ponga la responsabilità del datore di lavoro nell’utilizzo da parte di un proprio dipendente dell’auto aziendale.

Fermo restando che non è possibile un controllo immediato relativo alla guida del lavoratore, la responsabilità risulta correlata ad una valutazione del rischio legata all’utilizzo del mezzo e all’accertamento dell’adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione; rientrano in questa casistica, ad esempio, la verifica del possesso della prescritta patente di guida, la regolare manutenzione del mezzo, la revisione, il monitoraggio delle infrazioni commesse dai lavoratori durante la circolazione stradale.

Il fatto oggetto di discussione: con sentenza della Cassazione Civile n. 23527/2021 veniva respinto il ricorso di un dipendente finalizzato al riconoscimento dell’indennità giornaliera dell’Inail per inabilità temporanea a seguito di un incidente con auto aziendale nel quale il lavoratore aveva subito delle lesioni.

Infatti, la Corte di Appello di Bologna, in accoglimento dell’appello dell’Inail ed a seguito di pronuncia di primo grado, respingeva nuovamente quanto asserito dal lavoratore; veniva infatti evidenziato che l’incidente nel quale il lavoratore era stato coinvolto fosse connesso al cd. “rischio elettivo”, che per definizione risulta essere “una condotta personalissima del lavoratore che risulta avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa e come tale, quindi, idonea a interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata”.

Era infatti stata accertata non sono una violazione dei limiti di velocità, ma anche il fatto che l’interessato si era messo alla guida in uno stato di alterazione derivante da assunzione di sostanze stupefacenti.

Come suddetto, in base alle precedenti considerazioni, veniva esclusa la responsabilità del datore di lavoro e la Corte riteneva inammissibile il ricorso del lavoratore.

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