ANF e maggiorazioni di importo. L’Inps con il messaggio n. 754/2021 chiarisce alcuni aspetti legati alla maggiorazione dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare qualora sia composto da soggetti minorenni inabili o maggiorenni inabili al lavoro.
Il decreto-legge n. 69/88 all’articolo 2, comma 2, dispone che l’assegno per il nucleo familiare spetta in misura differenziata a seconda del numero dei componenti e del reddito del nucleo familiare seguendo specifiche tabelle, i cui livelli di reddito sono aumentati nel caso comprendano soggetti impossibilitati a svolgere prestazioni lavorative o se abbiano difficoltà persistenti.
Per l’accertamento della inabilità ai fini dell’ANF è previsto che la certificazione medica deve essere esaminata dal medico legale della sede Inps, pertanto, il riconoscimento di una maggiorazione degli importi dell’assegno è subordinato ad una preventiva autorizzazione da parte dell’Istituto.
Considerando la fase emergenziale in atto i tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi si stanno dilatando enormemente, infatti, l’art. 25 comma 6-bos del DL n. 90/2014 ha previsto che nelle more dell’accertamento sanitario di revisione conservano validità i verbali di handicap in precedenza rilasciati.
Di conseguenza, il riconoscimento della maggiorazione degli importi ANF, in caso di componente inabile all’interno del nucleo familiare, verrà riconosciuto provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.
Fonte: Inps
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