Anche se la mansione non e’ presente nella valutazione del rischio la neomamma puo’ beneficiare dell’interdizione. L’Ispettorato nazionale del lavoro, nella nota 505/2021, fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle norme a tutela delle lavoratrici madri contenute negli articoli 6,7 e 17 del D.Lgs 151/2001 che disciplinano le fattispecie che tale categoria di lavoratrici, in relazione alla loro situazione fisica non può lavorare.
Qualora si verificassero le condizioni specificate negli articoli, la dipendente dovrà essere adibita a diversa mansione. Nella nota l’ispettorato, precisa che tale disciplina trova applicazione anche per quelle risorse il cui incarico non sia oggetto del documento di valutazione del rischio.
La nota in oggetto, trova la sua natura, a fronte della richiesta di chiarimenti derivanti da un’ordinanza emessa dal tribunale di Perugia nel novembre 2020. Ai fini dell’erogazione dell’indennità la sola sentenza, si precisa, non è sufficiente. È necessario che l’Ispettorato competente territorialmente emani il provvedimento di interdizione che costituisce il presupposto affinché l’istituto di previdenza corrisponda l’indennità prevista dalla legge.
Anche se la mansione non e’ presente nella valutazione del rischio la neomamma puo’ beneficiare dell’interdizione.

