Anche il fallito può essere amministratore di srl. Con l’ordinanza n. 25050 la Cassazione afferma che anche il fallito può essere amministratore di srl.
A differenza delle spa, per le quali il divieto resiste, il modello srl è più aperto, nella lettura della Corte, ad una maggiore considerazione delle persone che partecipano all’attività d’impresa e quindi anche a consentire «il reinserimento nell’attività imprenditoriale delle persone dichiarate fallite ovvero a mantenerne la posizione pure per il caso in cui queste vengano (nel futuro) dichiarate fallite: sia come soci, sia pure, e anche distintamente, come amministratori».
L’ordinanza apre alla possibilità che lo statuto della srl determini l’introduzione di clausole su particolari cause di ineleggibilità o decadenza degli amministratori, come pure di previsione di ragioni di esclusione dei soci per giusta causa e, tra queste, pure quella legata all’eventuale fallimento di un componente della compagine sociale.

