Anche gli indumenti ordinari sono DPI. Il dispositivo di protezione individuale o DPI sono una serie di mezzi volti a ridurre il rischio di infortuni sul lavoro. Come sappiamo, il compito gravoso di cercare di ridurre il rischio da lavoro, derivante dall’art. 2087 c.c., è in capo al datore di lavoro o al soggetto preposto, che qualora non adempiano, saranno ritenuti responsabili del danno cagionato al lavoratore.
Il TUSL. Nell’art. 18 co. 1 let. c stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti devono “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”, e ove possibile già nel DVR dovranno essere inseriti tali mezzi di protezione (art.28 c.2 lett.b).
La sentenza della Corte di Cassazione
La recente sentenza della corte di Cassazione dell’ 11 ottobre 2022, n. 29720, stabilisce che i DPI non sono solo indumenti o strumenti creati appositamente per la protezione dei rischi specifici, ma anche qualsiasi attrezzatura che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore.
Nel caso di specie, il lavoratore richiedeva un risarcimento dei danni in quanto il datore di lavoro non svolgeva operazioni di manutenzione e pulizia dei DPI a lui consegnati. Tra questi dispositivi troviamo: gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità; giubbotto impermeabile contro le intemperie; pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione.
Secondo la corte infine: «il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio. Inoltre è indispensabile mantenere gli indumenti in stato di efficienza».
Anche gli indumenti ordinari sono DPI.

