Agevolazioni con quota deducibile del costo del lavoro del 120% e del 130% per imprese e professionisti. Ma solo se assumono. Pubblicato il decreto attuativo di riforma dell’Irpef con le “maxideduzioni” del costo del lavoro per le assunzioni stabili.
Si tratta del decreto interministeriale Economia e Lavoro del 25 giugno scorso che reca modalità di attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n.216 (provvedimento di riforma fiscale).
L’articolo stabilisce che, ai fini della determinazione del reddito, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è maggiorato di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, a sua volta determinato con le relative disposizioni di cui al co.3 dello stesso articolo.
Nel testo del d.m. è normata l’operatività della deduzione maggiorata prevista dalla riforma fiscale.
“Ne beneficeranno i titolari del reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che avranno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni”.
Non possono usufruire di tale agevolazione, invece, le società ed enti soggetti a liquidazione ordinaria, giudiziale (o soggetti ad altro istituto per crisi d’impresa).
La misura agevolativa prevede – a oggi – il periodo d’imposta 2024.
“Questo in attesa della completa attuazione della riforma sul sistema d’imposizione sui redditi delle società e degli enti”, fa sapere il legislatore.
Per le assunzioni ex novo a tempo indeterminato la deduzione arriva al 120% per i lavoratori appartenenti alle categorie previste dall’Allegato 1 del D.Lgs. 216/2023 e al 130% per le assunzioni di persone tutelate e “svantaggiate”, a legislazione europea.
Sono le specifiche categorie di “lavoratori meritevoli di maggiore tutela: disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione” secondo quanto riporta il comunicato del ministero dell’Economia.