Agevolazione contributiva ANPAL “IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”. L’INPS, mediante circolare n. 124 del 2020, informa circa l’operatività dell’IncentivO Lavoro (IO lavoro).
Destinatari:
Possono accedervi i datori di lavoro privati che assumono disoccupati nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.
Il nuovo assunto non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro e deve possedere le seguenti caratteristiche:
- età compresa tra i 16 anni e 24 anni (basta che risulti disoccupato)
- 25 anni e oltre, senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è possibile rilasciare altre autorizzazioni per nuove assunzioni.
Tipologie contrattuali:
- Contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)
- contratto di apprendistato professionalizzante
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro
- trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
Tra le tipologie contrattuali ammesse sono compresi rapporti:
- a tempo pieno
- a tempo parziale
Misura dell’incentivo
È un esonero per il datore di lavoro dal versamento della contribuzione previdenziale, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
Il bonus deve essere fruito entro il 28 febbraio 2022.
Condizioni di spettanza dell’incentivo:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale
- Assenza di violazione delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge
- Rispetto degli accordi e CCNL
L’incentivo non spetta:
- Se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o CCNL
- Se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine
- Se sono in atto sospensioni del lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale
- Se l’assunzione riguarda lavoratori licenziali nei sei mesi precedenti da parte di un datore che alla data del licenziamento presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume
- Inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie
Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato:
Si può usufruire alternativamente:
- nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis”
- oltre tali limiti se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto
Cumulabilità:
il beneficio è cumulabile con:
- nuovi assunti percettori del reddito di cittadinanza
- altri incentivi introdotti dalle Regioni, nei limiti massimi di aiuto previsti dai regolamenti europei
- incentivo di assunzioni di under 35
Come si richiede
Il datore di lavoro deve presentare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS attraverso un modulo telematico dove sono indicati i dati relativi all’assunzione.
L’INPS determina l’importo spettante in base alla durata e alla retribuzione previsti dal contratto sottoscritto, verifica i requisiti d’ammissione e dopo aver accertato la disponibilità delle risorse comunica l’esito al datore di lavoro.
Entro dieci giorni dalla recezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore deve provvedere con l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione dell’incentivo avverrà mediante conguaglio sulle denunce contributive.
Agevolazione contributiva ANPAL “IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”