Con la risposta n. 71 del 9 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese in azienda per servizi di telefonia fissa, mobile e trasferimento dati.
Nel parere l’Agenzia richiama l’orientamento espresso nella risoluzione n. 320/E del 24 luglio 2008 e nella risoluzione n. 162/E del 18 giugno 2009: il limite di deducibilità previsto dall’articolo 102, comma 9, del TUIR trova applicazione quando le apparecchiature o i servizi di telefonia possono essere utilizzati promiscuamente, ossia sia per finalità aziendali sia per esigenze personali. La limitazione forfettaria cade secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa quando i costi non sono suscettibili di utilizzo promiscuo, oppure costituiscono direttamente l’oggetto dell’attività d’impresa e risultano strettamente correlati ai ricavi.
Sono integralmente deducibili per esempio i costi di telefonia direttamente integrati nei servizi resi ai clienti, in quanto direttamente correlati alla produzione di ricavi imponibili e non suscettibili di uso promiscuo.

