L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 73/E del 4 agosto 2015 fornisce chiarimenti circa l’ambito applicativo dell’articolo 15 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 che, in un’ottica di trasparenza, prevede che il sostituto d’imposta recuperi le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito mediante compensazione tramite modello F24.
I chiarimenti riguardano l’applicabilità, con riferimento a tali compensazioni operate dai sostituti, della c.d. preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli.
Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi
alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di
ammontare superiore a 1.500,00 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che il divieto riguarda esclusivamente la compensazione “orizzontale” o “esterna” e non quella “verticale “ o “interna” e che sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta.
Secondo il Decreto semplificazioni, a decorrere dal 2015, i sostituti d’imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti e i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto dandone evidenza nel modello di pagamento F24.
Tali compensazioni, secondo l’Agenzia, non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare (art. 34, comma 1, L. 2000, n. 388).
Per queste compensazioni (anche di importo superiore a 15.000 euro l’anno) non sussiste nemmeno l’obbligo di apposizione del visto di conformità.
Le regole sopra richiamate sono quindi riferibili esclusivamente all’utilizzo in compensazione “orizzontale o esterna” dei crediti, categoria in cui non rientrerebbero le compensazioni in oggetto.
Per cui, secondo l’Agenzia, le stesse non sono soggette neanche al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti.
Fonte: Agenzia delle Entrate

