Qualificazione rapporti di lavoro di collaborazione.

Qualificazione rapporti di lavoro di collaborazione

PREMESSA

Con una recente sentenza la sezione lavoro del Tribunale di Roma è intervenuta sul tema, spesso controverso, delle collaborazioni coordinate e continuative e della loro qualificazione anche in relazione alle attività effettivamente svolte dal collaboratore.

IL FATTO

Alla base della sentenza vi è la richiesta, avanzata da parte di una società, di verificare la legittimità di una serie di rapporti di collaborazione che la stessa aveva instaurato, tra il 2016 e il 2018, con tre soggetti per lo svolgimento di attività di collaboratore out bound di call center.

I ricorrenti, viceversa, lamentano la genuinità dei rapporti di collaborazione instaurati con la società chiedendo la conversione degli stessi in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza ex tunc. I ricorrenti, nello specifico, rivendicano di avere diritto a tutte le differenze retributive.

IL DIRITTO

I termini della questione ruotano intorno a quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 e in particolare alla disciplina contenuta nei commi 1 e 2 dello stesso. Tale norma, nell’opinione del Tribunale, “individua un terzo genere (le co.co.org.) che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. e la collaborazione coordinata e continuativa”.

Perché si possa applicare la disciplina del lavoro subordinato, lo stesso articolo individua al comma 1 le tre caratteristiche necessarie:

  1. Prestazioni di lavoro esclusivamente personali;
  2. Elemento della continuità nel tempo (da intendersi come non occasionalità);
  3. Elemento della etero-organizzazione.

Le co.co.org. come chiarito dal Tribunale non modificano l’area della subordinazione ma restano confinate nel campo del lavoro parasubordinato assimilato, per quanto concerne la disciplina, al lavoro subordinato.

Il comma 2 dello stesso articolo disciplina, invece, un’ipotesi derogatoria che (al verificarsi di determinate condizioni) esclude l’applicabilità del comma 1 e, quindi, la configurabilità del rapporto di collaborazione come co.co.org. con conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

Nello specifico il comma 1 non trova applicazione alle collaborazioni “per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione di particolari esigenze economico e produttive”.

La norma, come osserva il Tribunale, non prevede una conversione del rapporto in altra tipologia contrattuale al verificarsi di una non corretta applicazione dei compensi contrattuali.

CONCLUSIONI

Nel caso oggetto della sentenza, il Tribunale ha ritenuto legittimi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra le parti. Ha ritenuto, altresì, gli stessi rapporti non configurabili come co.co.org. con conseguente applicazione della disciplina tipica del rapporto di lavoro subordinato.

I rapporti di collaborazione, pur presentando tutte e tre le caratteristiche necessarie per essere qualificati come co.co.org., rientrano nell’ipotesi derogatoria prevista dal comma 2 in virtù della presenza di accordi collettivi.

Qualificazione rapporti di lavoro di collaborazione

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