Contributi e retribuzioni eccedenti il massimale: chiarimenti dell’INPS

Contributi e retribuzioni eccedenti il massimale. Con la circolare 63 del 9 maggio 2019, l’Inps ha fornito chiarimenti rispetto al versamento di contribuzione previdenziale e la fattispecie di retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995.

L’Inps informa che la rilevazione del superamento di versamenti eccedenti il massimale contributivo e pensionabile, fissato dalla legge n. 335/1995, non può avvenire nell’immediatezza della ricezione della denuncia Uniemens da parte dell’Istituto, in quanto non può escludersi che il lavoratore possa vantare contribuzione anteriore all’01/01/1996, non ancora registrata sulla posizione assicurativa. Inoltre, anche quando la rilevazione fosse effettuata alla fine dell’anno civile, il lavoratore potrebbe vantare contribuzione previdenziale anteriore all’01/01/1996 presso le gestioni previdenziali estere, non ancora conosciuta all’Istituto.

Di conseguenza, viene precisato che, al fine di evitare il ricorrere di versamenti eccedenti il predetto massimale, sarà cura dei datori di lavoro continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte ad individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione (ad esempio, lavoratore che opti per il sistema contributivo, lavoratore rientrante nel sistema contributivo destinatario di accredito figurativo “a domanda” anteriore all’01/01/1996; lavoratore che possa far valere contribuzione da riscatto o da ricongiunzione anteriore all’01/01/1996; esercizio di azione per regolarità contributiva di periodi pregressi che vadano a collocarsi anteriormente all’01/01/1996, etc.).

Aspetti operativi

Sul piano operativo, l’Inps ricorda che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente attraverso la compilazione dell’elemento <RegimePost95>, nel quale va apposto il valore “S” se il lavoratore è soggetto a regime contributivo o il valore “N” se l’ipotesi non ricorre. La compilazione è richiesta anche se il valore dichiarato è invariato e ricorrente nel tempo.

L’Inps fornisce, inoltre, precisazioni in merito alle modalità di recupero sul massimale della contribuzione eccedente non prescritta. Sul tema si rimanda alla predetta circolare 63 del 9 maggio 2019.

Contributi e retribuzioni eccedenti il massimale

Fonte: Inps

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