Il pignoramento presso terzi: analisi dell’istituto

Premessa

L’istituto del pignoramento presso terzi è disciplinato dall’art. 543 del c.p.c. secondo il quale “il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato [personalmente] al terzo e al debitore”.

Il pignoramento verso terzi si configura, dunque, come una fattispecie per mezzo della quale il creditore può aggredire i beni del debitore (non ancora in suo possesso) e vedere così soddisfatte le proprie pretese di credito.

L’istituto in questione è, quindi, contraddistinto da una particolarità: nel rapporto giuridico debitore – creditore, che è di solito un rapporto di natura duale, entra un terzo soggetto che la legge volutamente non qualifica e che, la maggior parte delle volte, assume le vesti del datore di lavoro.

Il cosiddetto “pignoramento dello stipendio”, infatti, altro non è che una delle forme attraverso la quale può esplicitarsi l’istituto del pignoramento presso terzi.

Il pignoramento presso terzi: caratteristiche e funzionamento

Una delle prime caratteristiche che contraddistingue l’istituto del pignoramento presso terzi dalle altre forme di pignoramento che il nostro ordinamento prevede è rappresentata dalla natura del rapporto giuridico che vede l’insolito coinvolgimento di tre soggetti: il creditore (soggetto attivo del rapporto giuridico) che vanta una pretesa, quella di vedere soddisfatto il proprio credito, nei confronti del debitore (soggetto passivo del rapporto giuridico).

Di regola l’adempimento, nel nostro ordinamento, è “fatto del debitore”, ma può capitare che nel rapporto obbligatorio, per i motivi più diversi, subentri un soggetto terzo nei confronti del quale il debitore vanti dei crediti (ad esempio crediti di natura professionale).

Si dice, giuridicamente, che l’adempimento del terzo è efficace in quanto estingue l’obbligazione e libera il debitore.

Perché il pignoramento presso terzi sia efficace, l’art. 543 del c.p.c. prescrive, però, alcuni requisiti di natura formale. È necessario, innanzitutto, che l’atto di pignoramento venga notificato sia al debitore che al soggetto terzo. Contenuto fondamentale dell’atto di pignoramento, oltre alla precisa indicazione delle somme dovute, è l’intimazione rivolta al soggetto terzo di non compiere alcun atto dispositivo sui crediti oggetto della procedura di pignoramento.

Un caso particolare di pignoramento presso terzi

Una forma particolare di pignoramento presso terzi, come già anticipato in premessa, è rappresentata dal cosiddetto “pignoramento dello stipendio”; in questo specifico caso il soggetto terzo assume le vesti del datore di lavoro. Si tratta di una forma particolare in quanto implica il coinvolgimento di una serie di interessi e diritti aventi anche rilievo costituzionale. Sono, infatti, molte le pronunce giurisprudenziali (anche recenti) sul tema volte a garantire il corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

L’art. 36 della Costituzione, come noto, stabilisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. È evidente che la garanzia di tale diritto potrebbe risultare compromessa se si procedesse, ad esempio, ad un pignoramento totale della retribuzione del lavoratore. Per questo il nostro ordinamento ha posto tutta una serie di stringenti limiti a questa particolare forma di pignoramento nel tentativo di vedere realizzata, da un lato, la pretesa del creditore che vuole soddisfare il proprio credito e, dall’altro, il diritto del debitore – lavoratore di condurre una vita dignitosa.

Vige, in linea generale, il principio della impignorabilità e incedibilità della retribuzione, delle indennità e dei sussidi. Deroghe al suddetto principio generale sono ammesse soltanto nel rispetto di specifici limiti fissati dalla legge che prevede, tra le altre cose, una quota-soglia (fissata in 1/5) oltre la quale la retribuzione del lavoratore non può essere oggetto di pignoramento, come non possono essere oggetto di pignoramento anche taluni emolumenti (ad esempio il c.d. bonus degli 80 euro).

Conclusioni e qualche riflessione

L’istituto del pignoramento presso terzi è, dunque, un particolare modo attraverso il quale il nostro ordinamento consente al creditore la soddisfazione del proprio credito. È la stessa norma a dire che la prestazione, sostanza dell’obbligazione, si fonda sull’interesse del creditore (cfr. art. 1174 c.c.).

Del resto il nostro ordinamento, in relazione alle parti del rapporto obbligatorio, dedica una particolare attenzione alla figura del creditore nel tentativo di garantire allo stesso il massimo della certezza circa l’esistenza e la realizzazione del suo credito. Ma del resto, se così non fosse, ne risentirebbe l’intera dinamicità del nostro sistema economico in quanto gli operatori che in esso si trovano ad agire diverrebbero restii ad assumere la posizione di creditore.

 

Seguirà sul tema un approfondimento sul trattamento fiscale dell’istituto.

 

A cura di La Rocca e Associati S.p.A.

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