Con l’ordinanza n. 18268 dell’11 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che deve considerarsi legittimo il licenziamento adottato al termine del periodo di prova, nonostante il lavoratore stesso avesse prestato la propria opera con medesime mansioni presso diversi datori di lavoro intervenuti nell’appalto.
Difatti, la Suprema Corte ha precisato che il patto di prova svolge una funzione di accertamento del rapporto non solo in considerazione della capacità di svolgere specifiche mansioni, ma anche sotto l’aspetto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
Fonte: Corte di Cassazione

