Con la nota n. 43 del 6 marzo 2018, l’Istituto Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito ai criteri di computo dei lavoratori stagionali ai fini della definizione dell’organico aziendale su cui parametrare gli obblighi assuntivi riferiti al personale disabile.
In particolare, l’INL ha comunicato che per le attività di carattere stagionale nel settore agricolo, non va preso come riferimento l’arco temporale complessivo del rapporto per determinare il superamento o meno della durata di sei mesi, ma bisogna tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative.
Pertanto, al fine di uniformare l’orientamento degli Organi di vigilanza, l’Istituto ritiene che il predetto limite semestrale per gli operai agricoli, possa arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro