Con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, l’Inps fornisce le istruzioni in merito all’incentivo alla natalità introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, pari ad 800 euro.
L’art. 1, comma 353 della legge di Bilancio per il 2017 prevede, infatti, che: “A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione”.
Il premio (incentivo nascite), precisa l’Istituto, può essere concesso (in un’unica soluzione) esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all’INPS.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per la presentazione delle domande.
Fonte: Inps